PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Cos’è?

La progettazione antincendio è l’insieme di tutti gli accorgimenti tecnici e progettuali necessari per garantire la salvaguardia e la sicurezza delle persone, oltre che la tutela dell’ambiente e dei beni, in caso di incendio.

Essendo finalizzata a minimizzare le occasioni di sviluppo di un incendio e i pericoli derivanti da questo fenomeno, la progettazione antincendio deve:

  • ridurre al minimo la propagazione del fuoco agli ambienti vicini o all’esterno;
  • ridurre al minimo lo sviluppo e la propagazione del fumo e del fuoco all’interno della struttura;
  • assicurare la stabilità delle strutture portanti così da permettere agli occupanti di lasciare indenni l’edificio e ai soccorritori di intervenire.

A chi è rivolta?

Come si fa a stabilire se per un’attività sia necessaria o meno una progettazione antincendio?

Attività soggette ai controlli dei VVF – DPR n° 151 del 2011

Ci viene in aiuto il DPR n° 151 del 2011, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”.

All’interno di questo decreto, più precisamente nell’Allegato 1, c’è l’elenco di tutte le 80 attività considerate maggiormente a rischio in caso d’incendio e, quindi, soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco (VVF), classificate come segue:

Struttura elenco attività, come da allegato I del DPR 151/11
Figura 1: Struttura elenco attività, come da allegato I del DPR 151/11

Categorie

Non tutte le attività soggette, però, hanno lo stesso grado di rischio; allo stesso modo, una stessa tipologia di attività può necessitare di diversi accorgimenti e controlli al variare di alcuni parametri.

Proprio per questa ragione, a parità di attività è prevista una suddivisione in diverse categorie (in base a dimensioni, settore di attività, esistenza di norme apposite, incidenza sulla sicurezza pubblica):

  • Categoria A: attività a basso rischio e standardizzate, per le quali non è obbligatorio chiedere ai VVF la valutazione del progetto ed i sopralluoghi da parte dei VVF sono effettuati a campione;
  • Categoria B: attività a medio rischio, per le quali è obbligatorio chiedere ai VVF la valutazione del progetto ma i sopralluoghi sono sempre effettuati a campione;
  • Categoria C: attività ad alto rischio, per le quali è obbligatorio chiedere ai VVF la valutazione del progetto e sopralluoghi effettuati obbligatoriamente (al termine dei quali viene rilasciato il C.P.I., Certificato di Prevenzione Incendi).

Ecco un esempio:

Esempio da allegato I del DPR 151/11 - Attività 49
Figura 2: Esempio da allegato I del DPR 151/11 – Attività 49

Per la stessa tipologia di attività, quindi, in base al numero di kW avremo un grado di complessità/ rischio e un iter da seguire diversi.

Di seguito un riepilogo con le caratteristiche principali delle 3 categorie e le tempistiche relative ai controlli dei VVF:

Schema riepilogativo categorie DPR 151/2011
Figura 3: Schema riepilogativo categorie DPR 151/2011

SCIA Antincendio

Tutte e tre le categorie sono accomunate da un passaggio: l’avvio dell’attività tramite SCIA Antincendio (Segnalazione Certificata Inizio Attività).

La SCIA rappresenta la richiesta formale inoltrata ai VVF (o al SUAP) per poter iniziare l’attività soggetta a prevenzione incendi: deve essere sempre presentata dopo l’ultimazione dei lavori e prima dell’inizio dell’attività, sia quando viene avviata una nuova attività soggetta a prevenzione incendi sia quando un’attività esistente viene modificata.

L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

CPI – Certificato di Prevenzione Incendi

Se per le attività di categoria A e B, al termine dei sopralluoghi (che sono a campione) è possibile richiedere il rilascio di un Verbale di Visita Tecnica, per le attività soggette di categoria C, invece, entra in gioco il CPI – Certificato di Prevenzione Incendi che viene rilasciato al termine del sopralluogo dei VVF ed attesta:

  • il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi;
  • la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza.

Procedimenti volontari

In caso di situazioni particolarmente complesse, è possibile avvalersi del parere dei VVF sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, tramite due procedimenti volontari:

  • N.O.F. – Nulla Osta di Fattibilità
  • V.I.C. – Verifica in Corso d’opera
N.O.F. – Nulla Osta di Fattibilità

Per le attività a medio ed alto rischio (quindi categoria B e C), in caso di progetti particolarmente complessi, è possibile richiedere ai VVF un parere di massima rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, effettuato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell’opera.

V.I.C. – Verifica in Corso d’opera

Per le attività particolarmente complesse (a prescindere dalla categoria) è possibile richiedere ai VVF di compiere visite tecniche, anche durante la realizzazione dell’opera, per verificare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi: in fase di valutazione del progetto, è possibile concordare un cronoprogramma di visite per non arrestarne la realizzazione in attesa delle verifiche.

Rinnovo

Una volta avviata l’attività, se nel corso del tempo intervengono delle modifiche tali da portare un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ampliamenti, modifiche al sistema di vie di esodo, variazioni significative del carico di incendio, trasformazione dei processi lavorativi, incremento dell’affollamento, ecc.) bisogna nuovamente ripartire con l’iter in figura 3.

Viceversa, se le condizioni indicate nella SCIA non sono cambiate, per ottenere il rinnovo della conformità sarà sufficiente presentare ogni 5 anni un documento in cui si dichiara l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.

Questo vale per tutte le categorie e per tutte le attività (eccetto che per poche, per le quali è lecito presumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche ed è prevista una cadenza è di 10 anni).

Altri luoghi di lavoro – DM 10/03/1998

Come comportarsi con tutti gli altri luoghi di lavoro che non rientrano nelle 80 attività indicate dal precedente decreto?

Sono esentati dall’adottare misure di sicurezza antincendio?

La risposta è no!

I luoghi di lavoro sono “i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”, come da art. 62 – Definizioni del D. Lgs 81/08 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Lo stesso decreto (all’art. 46 – Prevenzione incendi) indica come riferimento principale per i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro il D.M del 10/03/1998 (salvo alcuni casi con dei decreti specifici).

In esso, infatti, vengono indicati i principi di:

  • Valutazione dei rischi di incendio
  • Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
  • Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
  • Gestione dell’emergenza in caso di incendio
  • Designazione degli addetti al servizio antincendio
  • Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza

Professionista Antincendio

A chi rivolersi per la redazione dei progetti antincendio e di tutta la documentazione da inviare ai VVF ai fini della SCIA Antincendio?

La figura di riferimento è il professionista antincendio, ossia un professionista iscritto in albo professionale e nell’apposito elenco del Ministero Dell’interno.

Ecco la schermata del sito dei VVF con i dati relativi alla mia abilitazione:

Schermata riepilogativa qualifica professionisti antincendio
Figura 4: Schermata riepilogativa qualifica professionisti antincendio

È, quindi, un tecnico abilitato (iscritto ad un albo professionale come ingegnere, architetto, geometra o perito industriale) che ha seguito un specifico corso di 120 ore e sostenuto un esame tenuti dai VVF. Il professionista antincendio, inoltre, è obbligato a seguire corsi di formazione per garantire un costante aggiornamento (40 ore ogni 4 anni).

Ti serve un Professionista Antincendio o hai dei dubbi in merito alla tua attività?

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